Art. 1 · Oggetto e ambito di applicazione

Art. 1

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Oggetto e ambito di applicazione

In vigore dal 14 giu 2023
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76, 87, quinto comma, e 117 della Costituzione; Visto l' della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri; Visti gli articoli 31 e 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea; Visto l'articolo 23 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013; Vista la direttiva (UE) n. 2019/633 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, in materia di pratiche commerciali sleali nei rapporti tra imprese nella filiera agricola e alimentare; Vista la legge 22 aprile 2021, n. 53, recante «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - legge di delegazione europea 2019-2020» e, in particolare, gli e l'allegato A, n. 9); Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 662, in particolare l', comma 203; Visto il decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, recante «Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività», in particolare l'articolo 62 concernente la disciplina delle relazioni commerciali in materia di cessione di prodotti agricoli ed agroalimentari; Visto il decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2019, n. 44; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; Visto il decreto legislativo 11 maggio 2018, n. 63 di attuazione della Direttiva (UE) 2016/943 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'8 giugno 2016; Visto il decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231; Visto il decreto legislativo 9 novembre 2012, n. 192 di attuazione della direttiva 16 febbraio 2011 n. 2011/7/UE; Visto il decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28; Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali del 19 ottobre 2012, n. 199, recante regolamento di attuazione dell'articolo 62 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 274 del 23 novembre 2012; Vista la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante modifiche al sistema penale; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 29 luglio 2021; Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 4 novembre 2021; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della giustizia, dell'economia e delle finanze e del Ministro dello sviluppo economico; Emana il seguente decreto legislativo: Oggetto e ambito di applicazione 1. Il presente decreto reca disposizioni per la disciplina delle relazioni commerciali e per il contrasto delle pratiche commerciali sleali nelle relazioni tra acquirenti e fornitori di prodotti agricoli ed alimentari, definendo le pratiche commerciali vietate in quanto contrarie ai principi di buona fede e correttezza ed imposte unilateralmente da un contraente alla sua controparte, razionalizzando e rafforzando il quadro giuridico vigente nella direzione della maggiore tutela dei fornitori e degli operatori della filiera agricola e alimentare rispetto alle suddette pratiche. 2. Le disposizioni del presente decreto si applicano alla cessione di prodotti agricoli ed alimentari, eseguite da fornitori che siano stabiliti nel territorio nazionale o da fornitori che siano stabiliti in altri Stati membri o in Paesi terzi quando l'acquirente è stabilito in Italia, indipendentemente dal fatturato dei fornitori e degli acquirenti. 3. Il presente decreto non si applica ai contratti di cessione direttamente conclusi tra fornitori e consumatori. 4. Le previsioni di cui agli del presente decreto costituiscono norme imperative e prevalgono sulle eventuali discipline di settore con esse contrastanti, qualunque sia la legge applicabile al contratto di cessione di prodotti agricoli e alimentari. È nulla qualunque pattuizione o clausola contrattuale contraria alle predette disposizioni. La nullità della clausola non comporta la nullità del contratto.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2021-11-08;198#art-1