Titolo III
Art. 9
9 / 19Esenzioni
In vigore dal 23 apr 2024
1. L'Autorità Marittima può esentare una nave che fa scalo dagli obblighi di cui agli comma 1, e 8, qualora vi siano prove sufficienti del rispetto delle seguenti condizioni:
a) la nave svolge servizio di linea con scali frequenti e regolari;
b) esiste un accordo che garantisce il conferimento dei rifiuti e il pagamento delle tariffe in un porto lungo il tragitto della nave che:
1) è comprovato da un contratto firmato con un porto o con un'impresa di gestione dei rifiuti e da ricevute di conferimento dei rifiuti;
2) è stato notificato a tutti i porti lungo la rotta della nave ed è stato accettato dal porto in cui hanno luogo il conferimento e il pagamento, che può essere un porto dell'Unione o un altro porto, nel quale, come stabilito sulla base delle informazioni comunicate per via elettronica in tale parte del sistema informativo, di monitoraggio e di applicazione di cui all' e nel GISIS, sono disponibili impianti adeguati;
c) l'esenzione non incide negativamente sulla sicurezza marittima, sulla salute, sulle condizioni di vita e di lavoro a bordo o sull'ambiente marino.
2. Nei casi di cui al comma 1, l'Autorità marittima in cui è situato il porto di conferimento rilascia un certificato di esenzione, in base al formato di cui all'allegato 5, che conferma che la nave rispetta le condizioni e gli obblighi necessari all'applicazione dell'esenzione stessa e ne attesta la durata.
3. Le informazioni di cui al certificato di esenzione sono riportate dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili per via elettronica nella parte del sistema informativo, di monitoraggio e di applicazione di cui all'.
4. Le Autorità marittime assicurano il monitoraggio e la corretta applicazione degli accordi in essere relativi alle navi soggette a esenzioni che fanno scalo nei loro porti per il conferimento e il pagamento.
5. Fatta salva l'esenzione concessa, una nave non procede verso il successivo porto di scalo se è presente un'insufficiente capacità di stoccaggio dedicata a tutti i rifiuti che sono già stati accumulati e che saranno accumulati nel corso del viaggio previsto della nave fino al successivo porto di scalo.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2021-11-08;197#art-9