Titolo III
Art. 8
8 / 19Sistemi di recupero dei costi
In vigore dal 23 apr 2024
1. I costi degli impianti portuali per la raccolta e il trattamento dei rifiuti delle navi, diversi dai residui del carico, sono recuperati mediante la riscossione di tariffe a carico delle navi che approdano nel porto. Tali costi comprendono gli elementi di cui all'allegato 4.
2. Le tariffe di cui al comma 1 sono determinate dall'Autorità di sistema portuale o, laddove non istituita, dall'ente locale che ha curato le procedure relative all'affidamento del servizio di raccolta dei rifiuti, sentita l'Autorità marittima e sono calcolate in conformità alle disposizioni dell'allegato 4. Le tariffe sono proporzionate ed adeguate in modo che i sistemi di recupero dei costi istituiti non costituiscano un incentivo per le navi a scaricare i loro rifiuti in mare. Ai fini di cui al presente comma, sono applicati tutti i seguenti principi nell'elaborazione e nel funzionamento dei sistemi di recupero dei costi:
a) le navi pagano una tariffa indiretta, indipendentemente dal conferimento dei rifiuti agli impianti portuali di raccolta;
b) la tariffa indiretta copre:
1) i costi amministrativi indiretti;
2) una parte significativa dei costi operativi diretti, come stabilito nell'allegato 4, che rappresenta almeno il 30 per cento del totale dei costi diretti dell'effettivo conferimento dei rifiuti nell'anno precedente, con la possibilità di tenere conto anche dei costi relativi al volume di traffico previsto per l'anno successivo;
c) al fine di prevedere l'incentivo massimo per il conferimento dei rifiuti di cui all'allegato V della convenzione MARPOL, diversi dai residui del carico, per tali rifiuti non si impone alcuna tariffa diretta, allo scopo di garantire un diritto di conferimento senza ulteriori oneri basati sul volume dei rifiuti conferiti, eccetto il caso in cui il volume superi la massima capacità di stoccaggio dedicata menzionata nel modulo di cui all'allegato 2 del presente decreto; i rifiuti accidentalmente pescati rientrano in questo regime, incluso il diritto di conferimento;
d) la raccolta e il trattamento dei rifiuti accidentalmente pescati non comporta l'obbligo della corresponsione della tariffa di cui al presente comma. I costi della raccolta e del trattamento di tali rifiuti possono essere coperti, con le entrate generate da sistemi di finanziamento alternativi, compresi sistemi di gestione dei rifiuti e finanziamenti unionali, nazionali o regionali disponibili, tenendo conto di quanto previsto dall'allegato 4.
e) per incoraggiare il conferimento dei residui delle acque di lavaggio delle cisterne contenenti sostanze galleggianti persistenti a viscosità elevata, le Autorità competenti possono accordare adeguati incentivi finanziari;
f) la tariffa indiretta non include i costi dei rifiuti dei sistemi di depurazione dei gas di scarico, che sono recuperati in base ai tipi e ai quantitativi di rifiuti conferiti.
3. L'eventuale parte dei costi non coperta dalla tariffa indiretta è recuperata in base ai tipi e ai quantitativi di rifiuti effettivamente conferiti dalla nave.
4. Le tariffe possono essere differenziate sulla base dei seguenti elementi:
a) la categoria, il tipo e le dimensioni della nave;
b) la prestazione di servizi alle navi al di fuori del normale orario di lavoro nel porto; o
c) la natura pericolosa dei rifiuti.
5. Le tariffe sono ridotte sulla base dei seguenti elementi:
a) il tipo di attività cui è adibita la nave, in particolare quando una nave è adibita al trasporto marittimo a corto raggio;
b) la progettazione, le attrezzature e il funzionamento della nave dimostrano che la nave produce minori quantità di rifiuti e li gestisce in modo sostenibile e compatibile con la tutela ambientale.
6. Al fine di garantire che le tariffe siano eque, trasparenti, facilmente identificabili e non discriminatorie e che rispecchino i costi degli impianti e dei servizi resi disponibili o eventualmente utilizzati, l'importo delle tariffe e la base sulla quale sono state calcolate sono messi a disposizione degli utenti dei porti nei piani di raccolta e di gestione dei rifiuti in lingua italiana ed, eventualmente, in una lingua usata internazionalmente. A garanzia della riscossione delle tariffe di cui al comma 1, l'Autorità di sistema portuale o, laddove non istituita, l'ente locale che ha curato le procedure relative all'affidamento del servizio di raccolta dei rifiuti, sentita l'Autorità marittima, determina le modalità per la prestazione di adeguata garanzia finanziaria e la relativa entità.
7. I soggetti responsabili del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, acquisiscono dai gestori degli impianti portuali di raccolta i dati di monitoraggio riguardanti il volume e la quantità dei rifiuti accidentalmente pescati riferiti all'anno solare precedente e li trasmettono annualmente utilizzando il modello unico di dichiarazione ambientale di cui alla legge 25 gennaio 1994, n. 70.
A tal fine, con il decreto di cui all', comma 3, della citata legge n. 70 del 1994, si provvede alla integrazione del modello unico di dichiarazione ambientale. L'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale trasmette entro il 30 settembre di ogni anno, una relazione contenente i dati di cui al presente comma al Ministero della transizione ecologica per la successiva comunicazione alla Commissione europea, ai sensi dell', paragrafo 7 della direttiva (UE) 2019/883 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019.
8. Nel caso di navi in servizio di linea che effettuano scali frequenti e regolari, le Autorità di sistema portuale o, laddove non istituite, l'ente locale che ha curato le procedure relative all'affidamento del servizio di raccolta dei rifiuti, sentite le Autorità marittime, definiscono specifici criteri per la determinazione delle tariffe di cui al comma 2, da applicare nel solo porto dove avviene il conferimento, nonché adeguati meccanismi di ripartizione dei proventi tra gli impianti portuali interessati dagli scali al fine di assicurare il corretto conferimento dei rifiuti.
9. Nel caso di pescherecci ed imbarcazioni da diporto omologate per un massimo di dodici passeggeri l'Autorità di Sistema Portuale o, laddove non istituita, l'ente locale che ha curato le procedure relative all'affidamento del servizio di raccolta dei rifiuti, sentita l'Autorità marittima, in considerazione della categoria, tipologia dimensioni della nave, nonché della ridotta quantità e della particolarità dei rifiuti prodotti da dette imbarcazioni, definisce una tariffa più favorevole non correlata alla quantità di rifiuti conferiti. La disposizione di cui al primo periodo si applica anche alle navi addette ai servizi portuali e a quelle impegnate, per periodi temporali prolungati di durata pari o superiore ad un mese, ad attività di lavori, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo gli interventi infrastrutturali e la cantieristica.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2021-11-08;197#art-8