Art. 15 · Formazione del personale
Titolo IV

Art. 15

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Formazione del personale

In vigore dal 15 dic 2021
1. Le Autorità competenti e i gestori degli impianti portuali provvedono affinché tutto il personale riceva la formazione idonea per lo svolgimento del proprio lavoro sul trattamento dei rifiuti, con particolare attenzione agli aspetti relativi alla salute e alla sicurezza connessi al trattamento di materiali pericolosi. Le Autorità competenti e i gestori degli impianti portuali garantiscono altresì che i requisiti di formazione siano regolarmente aggiornati per rispondere alle sfide dell'innovazione tecnologica.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2021-11-08;197#art-15