Art. 13 · Comunicazione e scambio di informazioni
Titolo IV

Art. 13

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Comunicazione e scambio di informazioni

In vigore dal 23 apr 2024
1. La comunicazione e lo scambio di informazioni si basano sul sistema dell'Unione per lo scambio di dati marittimi, «SafeSeaNet», di cui all'articolo 22-bis, comma 2 e all'allegato III del decreto legislativo n. 196 del 2005. 2. Le Autorità marittime assicurano che le seguenti informazioni siano comunicate per via elettronica entro 15 giorni in conformità a quanto previsto dall', commi da 10 a 16, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221: a) le informazioni sull'ora effettiva di arrivo e di partenza di ogni nave che rientra nell'ambito di applicazione del decreto legislativo n. 196 del 2005 che fa scalo in un porto dello Stato, insieme a un identificativo del porto in questione; b) le informazioni riportate nella notifica anticipata dei rifiuti di cui all'allegato 2; c) le informazioni riportate nella ricevuta di conferimento dei rifiuti di cui all'allegato 3; d) le informazioni riportate nel certificato di esenzione di cui all'allegato 5. 3. Le informazioni di cui all', comma 5 e dell'Allegato A sono disponibili elettronicamente attraverso il sistema dell'Unione per lo scambio di dati marittimi, «SafeSeaNet». È consentita la consultazione della banca dati ai gestori degli impianti portuali anche in forma aggregata, al fine di poter verificare le esenzioni e deroghe concesse.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2021-11-08;197#art-13