Art. 9 · Raccolta differenziata

Art. 9

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Raccolta differenziata

In vigore dal 14 gen 2022
1. I sistemi di responsabilità estesa del produttore costituiti ai sensi del Titolo II della Parte Quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 garantiscono la raccolta differenziata finalizzata al riciclaggio e al rispetto delle percentuali minime di utilizzo di plastica riciclata di cui all', comma 3: a) entro il 2025, di una quantità di rifiuti di prodotti di plastica monouso elencati nella parte F dell'allegato pari al 77 per cento, in peso, di tali prodotti di plastica monouso immessi sul mercato nell'anno di riferimento; b) entro il 2029, di una quantità di rifiuti di prodotti di plastica monouso elencati nella parte F dell'allegato pari al 90 per cento, in peso, di tali prodotti di plastica monouso immessi sul mercato nell'anno di riferimento. 2. I prodotti di plastica monouso elencati nella parte F dell'allegato immessi sul mercato possono essere considerati equivalenti alla quantità di rifiuti generati da tali prodotti, compresi i rifiuti dispersi, nello stesso anno. Con decreto del Ministro della transizione ecologica, di natura non regolamentare, possono essere istituiti appositi sistemi di cauzione e rimborso per i prodotti elencati nella Parte F dell'allegato e possono essere definiti specifici obiettivi di raccolta differenziata. 3. Ferme restando le percentuali previste al comma 1, è possibile procedere alla raccolta congiunta di determinati tipi di rifiuti di prodotti di plastica monouso a condizione che non pregiudichi il loro potenziale di essere oggetto della preparazione per il riutilizzo, il riciclaggio e altre operazioni di recupero e offra, al termine di tali operazioni, un risultato di qualità comparabile a quello ottenuto mediante raccolta differenziata dedicata agli specifici rifiuti di cui ai prodotti elencati nella parte F, nel rispetto delle condizioni previste dall'articolo 13-ter del decreto del Ministro della sanità 21 marzo 1973, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 104 del 20 aprile 1973.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2021-11-08;196#art-9