Art. 8 · Responsabilità estesa del produttore

Art. 8

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Responsabilità estesa del produttore

In vigore dal 14 gen 2022
1. Entro il 31 dicembre 2024, ovvero, entro il 5 gennaio 2023 per quanto riguarda i regimi di responsabilità estesa del produttore istituiti prima del 4 luglio 2018, i rifiuti derivanti da prodotti di plastica monouso elencati nella parte E, sezione I, dell'Allegato, sono gestiti nell'ambito dei sistemi istituiti ai sensi del Titolo II della Parte Quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ovvero di appositi sistemi da istituirsi con decreto adottato ai sensi dell'articolo 178-bis, comma 1 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. A tal fine, fermo restando quanto stabilito negli articoli 178-bis e 178-ter del decreto legislativo n. 152 del 2006 e dalle disposizioni del Titolo II della Parte Quarta del medesimo decreto, nella misura in cui non sia già contemplato, i produttori, in misura proporzionale al peso della componente plastica rispetto a quello del prodotto, assicurano la copertura dei costi di seguito indicati: a) i costi delle misure di sensibilizzazione di cui all' del presente decreto; b) i costi della raccolta dei rifiuti per tali prodotti conferiti nei sistemi pubblici di raccolta, inclusa l'infrastruttura e il suo funzionamento e il successivo trasporto e trattamento di tali rifiuti; e c) i costi di rimozione dei rifiuti da tali prodotti dispersi e il successivo trasporto e trattamento di tali rifiuti. 2. Entro il 31 dicembre 2024, ovvero, entro il 5 gennaio 2023 per i regimi di responsabilità estesa del produttore istituiti prima del 4 luglio 2018, i rifiuti derivanti da prodotti monouso elencati nella parte E, sezione II dell'allegato, sono gestiti tramite i sistemi già istituiti ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ovvero appositi sistemi da istituirsi con decreto adottato ai sensi dell'articolo 178-bis, comma 1 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Entro il 5 gennaio 2023, i rifiuti derivanti dai prodotti di cui alla parte E, sezione III dell'allegato, sono gestiti tramite sistemi di responsabilità estesa del produttore. I produttori assicurano, in misura proporzionale al peso della componente plastica rispetto a quello del prodotto, la copertura almeno dei seguenti costi: a) misure di sensibilizzazione di cui all' relativamente ai suddetti prodotti; b) rimozione dei rifiuti da tali prodotti dispersi e il successivo trasporto e trattamento di tali rifiuti; e c) raccolta e comunicazione dei dati ai sensi dell'articolo 178-ter, comma 3, punto 5 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. 3. Con particolare riguardo ai prodotti monouso elencati nella parte E, sezione III dell'allegato, i produttori assicurano inoltre, in misura proporzionale al peso della componente plastica rispetto a quello del prodotto, la copertura dei costi della raccolta dei rifiuti per tali prodotti conferiti nei sistemi di raccolta pubblici, compresa l'infrastruttura e il suo funzionamento, e il successivo trasporto e trattamento di detti rifiuti. Tali costi includono la creazione e la messa a disposizione, per gli utenti, di infrastrutture specifiche per la raccolta dei rifiuti di tali prodotti, quali ad esempio appositi recipienti o contenitori nei luoghi in cui i rifiuti sono abitualmente gettati. 4. Entro il 31 dicembre 2024, i rifiuti derivanti da attrezzi da pesca contenenti plastica sono gestiti tramite i sistemi istituiti ai sensi della Parte Quarta del decreto legislativo n. 152 del 2006, ovvero appositi sistemi da istituirsi con decreto adottato ai sensi dell'articolo 178-bis, comma 1 del medesimo decreto legislativo n. 152 del 2006.Ai fini di cui al presente comma, il Ministro della transizione ecologica fissa con decreto di natura non regolamentare il tasso minimo nazionale di raccolta annuale degli attrezzi da pesca dismessi contenenti plastica per il riciclaggio. I regimi istituiti ai sensi del presente comma garantiscono che i produttori di attrezzi da pesca contenenti plastica coprano i costi della raccolta differenziata dei suddetti attrezzi quando sono dismessi e conferiti a impianti portuali di raccolta conformi alle disposizioni di recepimento della direttiva (UE) 2019/883 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019 o ad altri sistemi di raccolta equivalenti che non rientrano nell'ambito di applicazione del presente decreto, i costi del successivo trasporto e trattamento, nonché i costi delle misure di sensibilizzazione di cui all'. I requisiti di cui al presente comma integrano i requisiti applicabili ai rifiuti delle navi da pesca di cui alle disposizioni di recepimento della direttiva (UE) 2019/883, sugli impianti portuali di raccolta. 5. Ai fini di cui ai commi 1 e 2 i regimi di responsabilità estesa del produttore istituiti prima del 4 luglio 2018 adeguano i propri statuti entro il 5 gennaio 2023. 6. I sistemi di cui al presente articolo individuano con gli attori interessati, inclusi i gestori dei rifiuti, i costi da coprire in base ai servizi necessari da fornire, in maniera trasparente, secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità, sulla base delle determinazioni in merito ai costi efficienti assunte dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA). I costi di rimozione dei rifiuti sono limitati alle attività intraprese dagli enti di governo dell'ambito, ove costituiti ed operanti, ovvero dai Comuni, o da soggetti pubblici e privati che operano per loro conto; in tal caso, la determinazione del corrispettivo per il servizio da questi reso è fissato in modo proporzionato ai costi sostenuti. Al fine di ridurre al minimo i costi amministrativi, i contributi finanziari per i costi della rimozione dei rifiuti possono essere determinati stabilendo importi fissi adeguati su base pluriennale. 7. Ai sistemi costituiti ai sensi del presente articolo sono obbligati ad aderire i produttori del prodotto ed è assicurata la possibilità di partecipazione degli utilizzatori o delle altre categorie di operatori interessati, in relazione al settore di riferimento, che possono aderire anche mediante le associazioni di categoria di appartenenza, costituite a livello nazionale. 8. Al fine di assicurare la riduzione del consumo, la raccolta e il recupero dei rifiuti derivanti dai prodotti elencati nella parte E, dell'allegato, il Ministro per la transizione ecologica, il Ministro dello sviluppo economico, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano stipulano accordi e contratti di programma con i settori economici interessati, ai sensi degli articoli 206 e 206-ter del decreto legislativo n. 152 del 2006 con le finalità e le modalità indicate all', commi 1 e 2 del presente decreto. 9. I produttori dei prodotti di cui al presente articolo, stabiliti in un altro Stato membro adempiono ai loro obblighi secondo le disposizioni di cui all'articolo 178-ter, comma 8, del decreto legislativo n. 152 del 2006. 10. I produttori stabiliti sul territorio nazionale, che vendono i prodotti di plastica monouso elencati nella parte E, dell'allegato, in un altro Stato membro dell'Unione europea in cui non sono stabiliti, designano una persona fisica o giuridica, quale rappresentante autorizzato e responsabile per l'adempimento degli obblighi del produttore nell'altro Stato membro.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2021-11-08;196#art-8