Art. 15 · Abrogazioni e disposizioni di coordinamento

Art. 15

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Abrogazioni e disposizioni di coordinamento

In vigore dal 14 gen 2022
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogati: a) l', comma 545, della legge 27 dicembre 2017, n. 205; b) l'articolo 226-quater, commi 1, 2, e 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. 2. All'articolo 218, comma 1, lettera dd-bis), del decreto legislativo n. 152 del 2006, dopo le parole «o altre sostanze» sono aggiunte le seguenti: «ad eccezione dei polimeri naturali che non sono stati modificati chimicamente». 3. All'articolo 261, comma 3, del decreto legislativo n. 152 del 2006, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «A chiunque immette sul mercato interno imballaggi privi dei requisiti di cui all'articolo 219, comma 5, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 25.000 euro». 4. All'articolo 256, comma 8, del decreto legislativo n. 152 del 2006, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al primo periodo, la parola «234,» è soppressa; b) il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Ai soggetti di cui all'articolo 234 che non adempiono agli obblighi di partecipazione ivi previsti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 5.000, fatto comunque salvo l'obbligo di corrispondere i contributi pregressi». 5. Con riferimento ai rifiuti di cui Allegato, Parte E, sezione III, i sistemi costituiti ai sensi dell', comma 2, provvedono alla copertura dei costi sostenuti dai Comuni per le attività di cui al comma 1 dell'articolo 232-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006, in accordo con gli stessi.
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