Art. 13 · Sistemi di informazione e relazioni

Art. 13

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Sistemi di informazione e relazioni

In vigore dal 14 gen 2022
1. Il Ministero della transizione ecologica comunica annualmente alla Commissione: a) i dati sui prodotti di plastica monouso di cui alla parte A dell'allegato che sono stati immessi sul mercato ogni anno, per dimostrare la riduzione del consumo in conformità all'; b) le informazioni sulle misure di cui all'; c) i dati sui prodotti di plastica monouso elencati nella parte F dell'allegato che sono stati raccolti separatamente ogni anno sul territorio nazionale, per dimostrare il conseguimento degli obiettivi di raccolta differenziata in conformità dell'; d) i dati relativi agli attrezzi da pesca contenenti plastica immessi sul mercato e agli attrezzi da pesca dismessi raccolti ogni anno sul territorio nazionale; e) le informazioni sul contenuto riciclato presente nelle bottiglie per bevande elencate nella parte F dell'allegato, per dimostrare il conseguimento degli obiettivi di cui all'; f) i dati sui rifiuti post-consumo dei prodotti di plastica monouso di cui alla parte E, sezione III, dell'allegato, che sono stati raccolti in conformità all'. 2. La comunicazione dei dati di cui al comma 1 è fornita entro diciotto mesi dalla fine dell'anno civile di riferimento in cui sono stati raccolti. Ai fini di cui al presente articolo, il primo anno civile di riferimento è l'anno 2022 per i dati di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 1 e l'anno 2023 per i dati di cui alle lettere e) ed f) del comma 1. 3. I dati di cui al comma 1 sono comunicati per via elettronica secondo il formato stabilito dalla Commissione europea. I dati e le informazioni sono accompagnati da un rapporto di controllo della qualità sulle fonti, la metodologia utilizzata, l'organizzazione, la completezza, l'affidabilità e la coerenza degli stessi.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2021-11-08;196#art-13