Art. 11 · Coordinamento dei piani e programmi

Art. 11

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Coordinamento dei piani e programmi

In vigore dal 14 gen 2022
1. Le misure adottate con il presente decreto sono integrate nei piani e nei programmi di cui agli articoli 121, 180, 198-bis, 199, 225 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché agli del decreto legislativo del 13 ottobre 2010, n. 190, e nei piani di raccolta e di gestione dei rifiuti istituiti a norma della direttiva (UE) 2019/883 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019. 2. Le misure adottate per recepire e attuare gli articoli da 4 a 9 sono conformi alla legislazione alimentare dell'Unione a garanzia dell'igiene e sicurezza degli alimenti, promuovendo, ove possibile, l'uso di alternative sostenibili alla plastica monouso per quanto riguarda i materiali destinati a entrare in contatto con alimenti.
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