Art. 6 · Modifiche all'articolo 6 del decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 71

Art. 6

6 / 21

Modifiche all'articolo 6 del decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 71

In vigore dal 15 dic 2021
1. All' del decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 71, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 2, dopo le parole «convalida di riconoscimento di cui all', comma 1, lettera fff),» sono inserite le seguenti: «rilasciata, per i soggetti residenti in Italia, dal Ministero dello sviluppo economico,»; b) al comma 12, le parole «dalle autorità consolari di cui all', comma 7» sono sostituite dalle seguenti: «dagli uffici consolari ovvero, per i casi di cui al comma 2, dal Ministero dello sviluppo economico»; c) dopo il comma 12, sono inseriti i seguenti: «12-bis. Fatto salvo quanto previsto dal comma 9, a tutela della sicurezza della navigazione e ai sensi della regola I/10, paragrafo 2, dell'Annesso alla Convenzione STCW, i titolari di certificati di competenza per mansioni a livello direttivo rilasciati da Stati membri dell'Unione europea o da Paesi terzi, che chiedono la convalida di riconoscimento, devono possedere un'appropriata conoscenza della legislazione marittima italiana, riguardante le mansioni che sono autorizzati a svolgere. 12-ter. La conoscenza richiesta ai sensi del comma 12-bis è certificata dalla compagnia di navigazione, ai sensi degli articoli 47, 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, al momento della richiesta della convalida di riconoscimento.»; d) al comma 13 sono inserite, in fine, le seguenti parole: «ed è rilasciata previa verifica dell'autenticità del certificato di competenza, del certificato di addestramento e delle prove documentali effettuata dagli uffici consolari di cui all', comma 7»; e) al comma 14, dopo le parole «in originale,» sono inserite le seguenti: «in formato cartaceo o digitale,».
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2021-11-08;194#art-6