Art. 3 · Modifiche all'articolo 3 del decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 71

Art. 3

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Modifiche all'articolo 3 del decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 71

In vigore dal 15 dic 2021
1. All' del decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 71, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 2, primo periodo, le parole «personale marittimo e delle relative qualifiche professionali,» e le parole: «, gestione del sistema informativo della gente di mare» sono soppresse; al secondo periodo, la parola «portuali» è sostituita dalle seguenti: «di sistema portuale»; b) al comma 4, le parole «, università e ricerca» sono soppresse; c) al comma 7, le parole «Le autorità consolari all'estero, di cui all'articolo 127 del codice della navigazione,» sono sostituite dalle seguenti: «Gli uffici consolari» e le parole da «redatta su carta valori» fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: «. Per i casi di cui all', comma 2, il Ministero dello sviluppo economico rilascia la convalida di riconoscimento di un certificato di competenza di cui alla Regola IV/2 della Convenzione STCW. La convalida di riconoscimento attesta il riconoscimento dei certificati emessi da Stati membri dell'Unione europea o di altri Stati non facenti parte dell'Unione europea con i quali sia stato stipulato un accordo di riconoscimento ai sensi dell', comma 1, ed è redatta su carta valori, con oneri a carico del richiedente».
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