Art. 2 · Modifiche all'articolo 2 del decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 71

Art. 2

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Modifiche all'articolo 2 del decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 71

In vigore dal 15 dic 2021
1. All', comma 1, del decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 71, sono apportate le seguenti modificazioni: a) alla lettera a), le parole da «portuali» fino alla fine della lettera sono sostituite dalle seguenti: «di sistema portuale, il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne di cui all', comma 1, lettera e) del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 dicembre 2020, n. 190»; b) alla lettera b), le parole da «11 febbraio 2014» fino alla fine della lettera sono sostituite dalle seguenti: «23 dicembre 2020, n. 190»; c) dopo la lettera qq), sono inserite le seguenti: «qq-bis) codice IGF: il codice internazionale di sicurezza per le navi che utilizzano gas o altri combustibili a basso punto di infiammabilità, come definito nella Convenzione SOLAS, regola II-1/2.29; qq-ter) codice polare: il codice internazionale per le navi che incrociano nelle acque polari, come definito nella Convenzione SOLAS, regola XIV/1.1;»; d) alla lettera fff), le parole «dall'autorità marittima italiana competente» sono sostituite dalle seguenti: «dall'ufficio consolare o, nei casi espressamente previsti dal presente decreto, dal Ministero dello sviluppo economico»; e) alla lettera hhh), le parole «o di un certificato di addestramento» sono sostituite dalle seguenti: «, di un certificato di addestramento o di una prova documentale»; f) dopo la lettera qqq), sono inserite le seguenti: «qqq-bis) acque polari: acque dell'Artico e della zona dell'Antartide, come definite dalla Convenzione SOLAS regole da XIV/1.2 a XIV/1.4; qqq-ter) acque protette: zona di mare antistante le coste nazionali dove le navi non adibite a navigazione marittima effettuano esclusivamente navigazione con i seguenti limiti operativi: 1) periodo dal 1° maggio al 30 settembre; 2) ore diurne; 3) visibilità buona; 4) distanza massima di 0,5 miglia dalla costa ed entro i limiti del circondario marittimo; 5) vento non superiore a forza 2, come descritto dall'articolo 255 del decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435; 6) mare non superiore a forza 2, come descritto dall'articolo 255 del decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435; qqq-quater) acque adiacenti alle acque protette: zona di mare che si discosta dal limite delle acque protette per una distanza non superiore 0,5 miglia di navigazione dove operano le navi non adibite a navigazione marittima, con i medesimi limiti operativi di cui alla lettera qqq-ter.».
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2021-11-08;194#art-2