Art. 8 · Disposizioni transitorie relative al decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

Art. 8

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Disposizioni transitorie relative al decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

In vigore dal 1 dic 2021
1. L'articolo 68-bis del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, introdotto dal presente decreto, si applica ai soli contratti finanziari di cui all'articolo 1, comma 1, lettera o) del medesimo decreto legislativo, stipulati o modificati significativamente a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 2. Le disposizioni del Titolo V del decreto legislativo n. 180 del 2015, abrogate dal presente decreto, continuano ad applicarsi fino alla conclusione delle procedure di risoluzione avviate dalla Banca d'Italia prima della data di entrata in vigore del presente decreto o delle operazioni da esse derivanti o ad esse connesse. Alla conclusione delle stesse il fondo di risoluzione istituito dalla Banca d'Italia è liquidato; l'eventuale residuo attivo è ripartito tra le banche aderenti. 3. L'articolo 12-ter del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, introdotto dal presente decreto, si applica solo alle obbligazioni e agli strumenti di debito emessi dopo la data di entrata in vigore del presente decreto. 4. Le modifiche apportate dal presente decreto al titolo VIII del decreto legislativo n. 385 del 1993, alla parte V del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, nonché al titolo VII del decreto legislativo n. 180 del 2015, si applicano alle violazioni commesse a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Alle violazioni commesse prima di tale data continuano ad applicarsi le disposizioni del titolo VIII del decreto legislativo n. 385 del 1993, della parte V del decreto legislativo n. 58 del 1998, nonché del Titolo VII del decreto legislativo n. 180 del 2015, in vigore il giorno precedente alla data di entrata in vigore del presente decreto.
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