Art. 5
5 / 15Autorità nazionali competenti che possono richiedere e ricevere informazioni finanziarie o analisi finanziarie dalla UIF.
In vigore dal 14 dic 2021
1. Fermo restando quanto previsto dagli del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, ai fini del presente decreto, negli ambiti di rispettiva competenza, il Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza e la Direzione investigativa antimafia sono designati quali autorità nazionali competenti che possono richiedere e ricevere informazioni finanziarie o analisi finanziarie dalla UIF, qualora necessario per lo svolgimento di un procedimento penale o nell'ambito di un procedimento per l'applicazione delle misure di prevenzione patrimoniali di cui al titolo II del libro I del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2021-11-08;186#art-5