Art. 4 · Accesso e consultazioni delle informazioni sui conti bancari da parte delle autorità competenti

Art. 4

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Accesso e consultazioni delle informazioni sui conti bancari da parte delle autorità competenti

In vigore dal 14 dic 2021
1. All', undicesimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le informazioni di cui al primo periodo sono altresì utilizzabili dall'Ufficio nazionale per il recupero dei beni (ARO), istituito presso il Ministero dell'interno, per il reperimento e l'identificazione dei proventi di reato e di altri beni connessi con reati che possono essere oggetto di un provvedimento di congelamento, sequestro ovvero confisca, adottato dall'autorità giudiziaria competente.». 2. L'accesso alle informazioni sui conti bancari e le relative consultazioni, effettuati ai sensi del presente decreto, sono eseguiti caso per caso e, per le autorità nazionali competenti di cui all', comma 1, lettera c), da ufficiali di polizia giudiziaria designati dai rispettivi responsabili. In relazione alle operazioni di cui al presente comma, trovano applicazione gli articoli 21 e 25 del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51.
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