Art. 3 · Autorità nazionali competenti abilitate ad accedere al registro nazionale centralizzato dei conti bancari

Art. 3

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Autorità nazionali competenti abilitate ad accedere al registro nazionale centralizzato dei conti bancari

In vigore dal 14 dic 2021
1. Ai fini del presente decreto, sono designati quali autorità nazionali competenti abilitate ad accedere al registro nazionale centralizzato dei conti bancari: a) l'Ufficio nazionale per il recupero dei beni (ARO), istituito presso il Ministero dell'interno; b) l'autorità giudiziaria e gli ufficiali di polizia giudiziaria delegati dal pubblico ministero; c) i servizi centrali e interprovinciali per il contrasto della criminalità organizzata di cui all' del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203; d) il Ministro dell'interno; e) il Capo della polizia - direttore generale della pubblica sicurezza; f) i questori; g) il direttore della Direzione investigativa antimafia. 2. Fermo restando quanto previsto dall', comma 1, e fatto salvo quanto previsto dall'articolo 371-bis del codice di procedura penale, le autorità di cui al comma 1 sono abilitate ad accedere e consultare le informazioni sui conti bancari, negli ambiti di rispettiva competenza, qualora necessario per lo svolgimento di un procedimento penale o nell'ambito di un procedimento per l'applicazione delle misure di prevenzione patrimoniali di cui al titolo II del libro I del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. 3. L'accesso di cui al presente articolo avviene sulla base di convenzioni stipulate tra le Autorità competenti e l'Agenzia delle entrate con le modalità di cui all'articolo 47 del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51, in quanto compatibili, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
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