Art. 14 · Cooperazione di polizia e scambio informativo con i servizi di informazione per la sicurezza

Art. 14

14 / 15

Cooperazione di polizia e scambio informativo con i servizi di informazione per la sicurezza

In vigore dal 12 apr 2025
1. Per le finalità del presente decreto, le Forze di polizia di cui all'articolo 16, primo comma, della legge 1° aprile 1981, n. 121, condividono tempestivamente, secondo modalità definite d'intesa, le informazioni finanziarie e le analisi finanziarie, anche sulla base dei rispettivi comparti di specialità di cui all' del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177. 1-bis. Per le finalità della prevenzione di ogni forma di aggressione terroristica di matrice internazionale, i servizi di informazione per la sicurezza di cui agli della legge 3 agosto 2007, n. 124, possono chiedere alle autorità competenti di cui all' del presente decreto, secondo modalità definite d'intesa, le informazioni finanziarie e le analisi finanziarie connesse al terrorismo.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2021-11-08;186#art-14