Art. 13 · Monitoraggio

Art. 13

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Monitoraggio

In vigore dal 14 dic 2021
1. Ai fini della presentazione al Parlamento della relazione di cui all'articolo 113 della legge 1° aprile 1981, n. 121, il Ministero dell'economia e delle finanze trasmette annualmente al Ministero dell'interno i dati statistici relativi all'efficacia dei sistemi di lotta contro i reati gravi, forniti dalle autorità competenti di cui agli e dalla UIF. Tali dati statistici comprendono: a) il numero di consultazioni effettuate dalle autorità competenti di cui all'; b) il numero delle richieste presentate da ciascuna autorità a norma del presente decreto, il seguito dato a tali richieste, il numero di casi investigati, di persone perseguite e di persone condannate per reati gravi, ove tali informazioni siano disponibili; c) i dati che misurano il tempo impiegato da un'autorità per rispondere a una richiesta dopo il suo ricevimento; d) se disponibili, i dati che misurano il costo delle risorse umane o informatiche dedicate alle richieste di informazioni o analisi di cui al presente decreto. 2. Il Ministero dell'economia e delle finanze comunica, altresì, annualmente, alla Commissione europea i dati statistici di cui al comma 1.
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