Art. 11 · Registrazione delle richieste di informazioni

Art. 11

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Registrazione delle richieste di informazioni

In vigore dal 14 dic 2021
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 21 del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51, ai fini della verifica della liceità dei trattamenti dei dati personali, le autorità competenti di cui all' e la UIF, per quanto di rispettiva competenza, registrano in appositi file di log le richieste trasmesse ai sensi degli , comma 2, da conservare per un periodo di cinque anni a decorrere dalla loro creazione. 2. Le registrazioni delle richieste di cui al comma 1 devono consentire di conoscere: a) il nome e le coordinate di contatto dell'organizzazione e del membro del personale che chiede le informazioni e, per quanto possibile, del destinatario dei risultati della ricerca o della consultazione; b) gli estremi del procedimento in relazione al quale le informazioni e le analisi sono richieste; c) l'oggetto delle richieste; d) le eventuali misure di esecuzione di tali richieste. 3. Su richiesta, il titolare del trattamento e il responsabile del trattamento mettono le registrazioni a disposizione del Garante per la protezione dei dati personali.
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