Art. 3 · Disposizioni finanziarie

Art. 3

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Disposizioni finanziarie

In vigore dal 14 dic 2021
1. In ragione delle nuove competenze attribuite all'Autorità garante della concorrenza e del mercato ai sensi dell' del presente decreto, la pianta organica dell'Autorità è incrementata in misura di 25 unità di ruolo. Ai relativi oneri, nel limite di euro 2.402.516 per l'anno 2021, di euro 2.505.531 per l'anno 2022, di euro 2.649.109 per l'anno 2023, di euro 2.795.589 per l'anno 2024, di euro 2.944.435 per l'anno 2025, di euro 3.091.251 per l'anno 2026, di euro 3.245.721 per l'anno 2027, di euro 3.510.356 per l'anno 2028, di euro 3.702.013 per l'anno 2029 e di euro 3.866.124 a decorrere dall'anno 2030, si provvede mediante corrispondente incremento del gettito del contributo di cui all'articolo 10, commi 7-ter e 7-quater, della legge 10 ottobre 1990, n. 287, tale da garantire la copertura integrale dell'onere per assunzioni. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 8 novembre 2021 MATTARELLA Draghi, Presidente del Consiglio dei ministri Giorgetti, Ministro dello sviluppo economico Franco, Ministro dell'economia e delle finanze Cartabia, Ministro della giustizia Di Maio, Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale Visto, il Guardasigilli: Cartabia
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2021-11-08;185#art-3