Art. 4 · Trasmissione di dati statistici e di informazioni

Art. 4

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Trasmissione di dati statistici e di informazioni

In vigore dal 14 dic 2021
1. Il Ministero della giustizia invia ogni anno alla Commissione europea una relazione nella quale sono esposti i dati statistici relativi al numero dei procedimenti iscritti e dei procedimenti definiti con sentenza di condanna per reati aventi ad oggetto strumenti di pagamento diversi dai contanti, nonché al numero delle persone indagate e al numero delle persone condannate per i medesimi reati. 2. Il Ministero della giustizia è altresì l'autorità deputata a fornire le informazioni necessarie alla Commissione europea per la redazione delle relazioni da fornire al Parlamento europeo e al Consiglio sulle misure adottate dallo Stato italiano per conformarsi alla direttiva alla quale dà attuazione il presente decreto e sulla valutazione dell'impatto avuto dalla predetta direttiva sulla lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti, nonché a comunicare l'operata designazione del punto di contatto operativo nazionale nei termini di cui all', alla Commissione, a Europol e a Eurojust.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2021-11-08;184#art-4