Art. 2
2 / 3Disposizioni transitorie e finali
In vigore dal 14 dic 2021
1. Gli accordi aventi ad oggetto l'esercizio del diritto d'autore e dei diritti connessi relativi agli atti di comunicazione al pubblico di opere o altro materiale protetto, su filo o senza filo, agli atti di messa a disposizione del pubblico di opere o altro materiale protetto, su filo o senza filo, con modalità tali che ciascuno possa accedervi dal luogo e nel momento da esso scelti, che hanno luogo nel corso della fornitura di un servizio online accessorio, nonché agli atti di riproduzione necessari per la fornitura, l'accesso o l'uso di tale servizio online, vigenti alla data del 7 giugno 2021, sono soggetti alla disciplina di cui all'articolo 16-quater della legge n. 633 del 1941 a decorrere dal 7 giugno 2023, se scadono dopo tale data.
2. Le autorizzazioni aventi ad oggetto gli atti di comunicazione al pubblico di cui all'articolo 16-quinquies della legge n. 633 del 1941, vigenti alla data del 7 giugno 2021, sono soggette alla disciplina di cui al citato articolo a decorrere dal 7 giugno 2025, se scadono dopo tale data.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2021-11-08;181#art-2