Art. 3 · Disposizioni transitorie e finali

Art. 3

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Disposizioni transitorie e finali

In vigore dal 2 dic 2021
1. Le disposizioni del presente decreto entrano in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. 2. La Consob informa la Banca d'Italia qualora il totale delle attività dell'impresa che prima del 25 dicembre 2019 ha presentato domanda di autorizzazione ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, per svolgere i servizi indicati nell'Allegato I, Sezione A, numeri 3) o 6), del medesimo decreto sia pari o superiore a 30 miliardi di euro. La Consob ne dà altresì informazione all'impresa. 3. Qualora la Banca d'Italia, dopo aver ricevuto l'informazione indicata al comma 1, accerti che l'impresa soddisfa i requisiti previsti dall', paragrafo 1, punto 1), lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013, ne informa l'impresa e la Consob. In questo caso, l'autorizzazione è rilasciata o negata secondo quanto previsto dall'articolo 20-bis.1 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come introdotto dal presente decreto. 4. In deroga a quanto previsto dall'articolo 20-bis.1, comma 2, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come introdotto dal presente decreto, le Sim autorizzate ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, che al 24 dicembre 2019 soddisfano i requisiti previsti dall', paragrafo 1, punto 1), lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013, presentano domanda di autorizzazione ai sensi dell'articolo 20-bis.1 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come introdotto dal presente decreto, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto o, se successiva, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore delle norme tecniche di regolamentazione adottate ai sensi dell'articolo 8-bis, paragrafo 6, lettera b), della direttiva 2013/36/UE.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2021-11-05;201#art-3