Capo II
Art. 6
6 / 28Diritti e obblighi degli esattori di pedaggi
In vigore dal 6 nov 2021
1. Se un settore del SET non è conforme alle condizioni tecniche e procedurali di interoperabilità del medesimo SET secondo le disposizioni di cui al presente decreto, la competente Direzione generale del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili invita l'esattore di pedaggi competente, previo confronto con le parti interessate, ad adottare le misure correttive necessarie a garantire l'interoperabilità del SET con il sistema di pedaggio, assegnando un congruo termine per l'adozione di dette misure correttive.
2. Gli esattori di pedaggio competenti per i settori del SET iscritti nel registro dei settori del SET di cui all' elaborano e gestiscono, relativamente al rispettivo settore, la dichiarazione di cui al medesimo , comma 1, lettera a), numero 4), che stabilisce le condizioni generali di accesso dei fornitori del SET ai settori del SET. Quando è individuato un nuovo sistema di telepedaggio stradale sul territorio nazionale, l'esattore di pedaggi designato responsabile del sistema trasmette all'ufficio responsabile della tenuta dei registri elettronici, ai fini della pubblicazione sul registro elettronico nazionale dei settori del SET, la dichiarazione relativa al settore del SET con congruo preavviso per consentire l'accreditamento dei fornitori del SET interessati almeno un mese prima dell'entrata in operatività del nuovo sistema, tenendo debitamente conto della durata del processo di valutazione della conformità alle specifiche e dell'idoneità all'uso dei componenti di interoperabilità come definite all', comma 1. Se un sistema di telepedaggio stradale nell'ambito del territorio nazionale è modificato sostanzialmente, l'esattore di pedaggi responsabile del sistema è tenuto a comunicare all'ufficio responsabile della tenuta dei registri elettronici, ai fini della pubblicazione, la dichiarazione aggiornata relativa ai settori del SET di sua competenza con congruo preavviso per consentire ai fornitori del SET già accreditati di adeguare i loro componenti di interoperabilità ai nuovi requisiti e ottenere nuovamente l'accreditamento almeno un mese prima dell'avvio operativo del sistema modificato, tenendo conto della durata del processo di valutazione della conformità alle specifiche e dell'idoneità all'uso dei componenti di interoperabilità di cui all', comma 1.
3. La dichiarazione relativa ai settori del SET di cui al comma 2 contiene almeno gli elementi elencati nell'allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2020/204 della Commissione, del 28 novembre 2019, ed è conforme ai requisiti stabiliti in tale allegato.
4. Gli esattori di pedaggi competenti per settori del SET nel territorio nazionale sono tenuti ad accettare, nel rispetto dei principi di parità di trattamento e di non discriminazione, qualsiasi fornitore del SET che richieda di fornire il servizio in tali settori del SET. L'accettazione di un fornitore del SET in un settore del SET è subordinata al rispetto, da parte del medesimo fornitore, degli obblighi e delle condizioni generali stabiliti nella dichiarazione relativa ai settori del SET. Gli esattori di pedaggi non impongono ai fornitori del SET di utilizzare soluzioni o processi tecnici specifici che ostacolino l'interoperabilità dei componenti di interoperabilità di un fornitore del SET con sistemi di telepedaggio stradale in altri settori del SET. Se un esattore di pedaggi e un fornitore del SET non riescono a raggiungere un accordo, può essere interpellato l'organismo di conciliazione di cui all'.
5. I contratti tra l'esattore di pedaggi e il fornitore del SET, relativi alla fornitura del SET nel territorio nazionale, consentono il rilascio della fattura per il pedaggio all'utente del SET direttamente da parte del fornitore del SET, anche in nome e per conto dell'esattore.
6. Il pedaggio applicato dagli esattori di pedaggi agli utenti del SET non deve superare il corrispondente pedaggio nazionale o locale, fatta salva la possibilità di prevedere sconti o riduzioni per promuovere l'uso del telepedaggio. Tutti gli sconti o le riduzioni, operati in modo non discriminatorio a tutti i clienti, sono pubblicati nei registri di cui all'.
7. Gli esattori di pedaggi accettano, nei settori del SET di competenza, qualsiasi apparecchiatura di bordo operativa dei fornitori del SET, con i quali hanno un contratto, purchè certificata secondo la procedura di cui all' e che non figura nell'elenco delle apparecchiature di bordo non valide di cui all', comma 5.
8. In caso di disfunzione del SET imputabile all'esattore di pedaggi, quest'ultimo fornisce una modalità degradata di servizio che consente comunque il passaggio dei veicoli dotati di apparecchiatura di cui al comma 7 in condizioni di sicurezza.
9. Gli esattori di pedaggi collaborano in maniera non discriminatoria con i fornitori del SET, o i produttori, o gli organismi notificati, allo scopo di valutare l'idoneità all'uso dei componenti di interoperabilità nei settori del SET di loro competenza.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2021-11-05;153#art-6