Capo VIII
Art. 23
23 / 28Procedimenti di follow-up da parte delle entità responsabili della riscossione
In vigore dal 6 nov 2021
Procedimenti di follow-up da parte delle entità responsabili
della riscossione
1. Il punto di contatto nazionale inoltra all'esattore di pedaggi i dati ottenuti mediante la procedura di cui all', solo se:
a) i dati trasferiti sono limitati a quanto necessario all'esattore di pedaggi per ottenere il pedaggio stradale dovuto;
b) la procedura per l'ottenimento del pedaggio stradale dovuto è conforme alla procedura di cui all', comma 1;
c) il rispetto dell'ordine di pagamento emesso dall'esattore di pedaggi che riceve i dati determina la conclusione di un procedimento avviato per il mancato pagamento di un pedaggio stradale.
2. I dati forniti all'esattore di pedaggi sono utilizzati al solo scopo di ottenere il pagamento del pedaggio stradale dovuto e sono immediatamente cancellati, in caso di riscossione della somma richiesta e comunque entro un termine di trenta giorni a far data dall'esecuzione del trasferimento dei dati, da tracciare e conservare secondo le prescrizioni di legge in materia di protezione dei dati personali.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2021-11-05;153#art-23