Capo VIII
Art. 22
22 / 28Lettera d'informazione sul mancato pagamento di un pedaggio stradale
In vigore dal 6 nov 2021
Lettera d'informazione sul mancato
pagamento di un pedaggio stradale
1. L'esattore di pedaggi, nell'ambito del settore del SET in cui si è verificato il mancato pagamento di un pedaggio stradale, decide se avviare o meno i procedimenti conseguenti al mancato pagamento del pedaggio stradale. In caso di avvio di detti procedimenti, l'esattore provvede a darne comunicazione al punto di contatto nazionale richiedendo i dati necessari al fine di riscuotere il pedaggio stradale dovuto. Acquisiti i dati dal punto di contatto nazionale, l'esattore di pedaggi informa il proprietario, l'intestatario del veicolo o la persona altrimenti identificata ritenuta responsabile del mancato pagamento del pedaggio stradale. Le informazioni fornite ai sensi del terzo periodo contengono le indicazioni anche delle conseguenze giuridiche, previste dalla normativa dello Stato membro nel quale si è verificato il mancato pagamento del pedaggio stradale derivanti da detto mancato pagamento.
2. La lettera d'informazione al proprietario, all'intestatario del veicolo o alla persona altrimenti identificata, sospettata del mancato pagamento del pedaggio stradale, deve includere ogni informazione pertinente, in particolare, circa la natura, il luogo, la data e l'ora del mancato pagamento stesso, il diritto di accesso alla documentazione pertinente in possesso dell'esattore nonché il diritto di contestare quanto contenuto nella lettera nonché, ove opportuno, i dati riguardanti il dispositivo utilizzato per rilevare il mancato pagamento di un pedaggio stradale. La lettera contiene anche le informazioni circa le sanzioni amministrative che potranno essere applicate in caso di mancato pagamento nei termini indicati dalla medesima. A tal fine, la lettera d'informazione deve essere conforme al modello riportato nell'allegato IV del presente decreto.
3. Al fine di assicurare il rispetto dei diritti fondamentali, la lettera d'informazione è redatta nella lingua del documento di immatricolazione del veicolo, se disponibile, o in una delle lingue ufficiali dello Stato membro di immatricolazione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2021-11-05;153#art-22