Art. 21 · Procedura per lo scambio di informazioni fra Stati membri
Capo VIII

Art. 21

21 / 28

Procedura per lo scambio di informazioni fra Stati membri

In vigore dal 6 nov 2021
Procedura per lo scambio di informazioni fra Stati membri 1. Per consentire l'identificazione del veicolo e del relativo proprietario o intestatario in merito al quale è stato accertato il mancato pagamento di un pedaggio stradale, soltanto i punti di contatto nazionali degli altri Stati membri dell'Unione europea sono autorizzati ad accedere ai seguenti dati nazionali di immatricolazione dei veicoli, con la facoltà di effettuare ricerche automatizzate su: a) i dati relativi ai veicoli; b) i dati relativi ai proprietari o agli intestatari dei veicoli. 2. I dati di cui alle lettere a) e b) del comma 1, necessari per effettuare una ricerca automatizzata, devono essere conformi a quanto previsto dall'allegato III del presente decreto. 3. Ai fini dello scambio dei dati di cui al comma 1, con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili è individuata la struttura dirigenziale di livello generale cui sono attribuite le funzioni di punto di contatto nazionale. 4. Nell'effettuare una ricerca automatizzata in forma di richiesta, il punto di contatto nazionale dello Stato membro nel cui territorio si è verificato il mancato pagamento di un pedaggio stradale utilizza il numero completo di immatricolazione del veicolo. Tale ricerca automatizzata è effettuata in conformità alle procedure di cui all'allegato, capo 3, punti 2 e 3, della decisione 2008/616/GAI del Consiglio, del 23 giugno 2008 e ai requisiti dell'allegato III del presente decreto. Il punto di contatto nazionale utilizza i dati ottenuti esclusivamente al fine di stabilire la responsabilità personale del mancato pagamento del pedaggio. 5. Il punto di contatto nazionale assicura che lo scambio di informazioni è effettuato mediante l'applicazione software del Sistema europeo d'informazione sui veicoli e le patenti di guida (EUCARIS), in conformità all'allegato III del presente decreto e all'allegato, capo 3, punti 2 e 3, della citata decisione 2008/616/GAI. 6. Gli oneri per la gestione, l'utilizzo e la manutenzione dell'applicazione software di cui al comma 5 sono a carico del punto di contatto nazionale.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2021-11-05;153#art-21