Art. 16 · Trasparenza delle valutazioni
Capo V

Art. 16

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Trasparenza delle valutazioni

In vigore dal 6 nov 2021
1. Qualsiasi decisione adottata dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili o da un esattore di pedaggi relativa alla valutazione della conformità alle specifiche o dell'idoneità all'uso di componenti di interoperabilità e qualsiasi decisione adottata in applicazione dell' è congruamente motivata. Essa è notificata senza indugio al produttore interessato, al fornitore del SET o ai loro mandatari, con l'indicazione dei mezzi di impugnazione previsti dalla normativa vigente e dei termini entro i quali tali mezzi devono essere esperiti.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2021-11-05;153#art-16