Art. 8 · Violazioni in materia di registrazione e rendicontazione di cui all'articolo 68 del regolamento

Art. 8

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Violazioni in materia di registrazione e rendicontazione di cui all'articolo 68 del regolamento

In vigore dal 14 dic 2021
Violazioni in materia di registrazione e rendicontazione di cui all'articolo 68 del regolamento 1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola l'obbligo di detenzione o di messa a disposizione dei registri dei prodotti biocidi immessi sul mercato previsto dall'articolo 68, paragrafo 1, del regolamento è punito con la sanzione amministrativa da euro 3.000,00 ad euro 18.000,00.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2021-11-02;179#art-8