Art. 1
1 / 1Modifiche all'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 26 gennaio 1980, n. 197
In vigore dal 12 dic 2021
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e successive modificazioni, recante «Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 gennaio 1980, n. 197 «Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige concernenti integrazioni alle norme di attuazione in materia di igiene e sanità approvate con decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 474», e in particolare, l'articolo 7;
Sentita la Commissione paritetica per le norme di attuazione, prevista dall'articolo 107, secondo comma, del citato decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 settembre 2021;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, di concerto con i Ministri della salute, dell'interno, dell'economia e delle finanze e per la pubblica amministrazione;
Emana
il seguente decreto legislativo:
Modifiche all'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 26 gennaio 1980, n. 197
1. Dopo il secondo comma dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 26 gennaio 1980, n. 197, è aggiunto il seguente: «In ragione delle specificità territoriali e linguistiche della provincia di Bolzano e al fine di garantire il diritto alla tutela della salute, la continuità dell'assistenza sanitaria e i livelli essenziali di assistenza, l'Azienda sanitaria dell'Alto Adige può prorogare, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, per un periodo massimo di due anni, i contratti di lavoro a tempo determinato, in corso alla data di entrata in vigore della presente disposizione, del personale medico che sia in possesso dell'attestato di conoscenza della lingua italiana e tedesca corrispondente almeno al livello di competenza B1 del Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue o una certificazione linguistica equipollente, onde consentire l'acquisizione da parte del predetto personale dell'attestato di conoscenza della lingua italiana e tedesca corrispondente al livello di competenza C1 del Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue ovvero di una certificazione linguistica equipollente.».
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 18 ottobre 2021
MATTARELLA
Draghi, Presidente del Consiglio dei ministri
Gelmini, Ministro per gli affari regionali e le autonomie
Speranza, Ministro della salute
Lamorgese, Ministro dell'interno
Franco, Ministro dell'economia e delle finanze
Brunetta, Ministro per la pubblica amministrazione
Visto, il Guardasigilli: Cartabia
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2021-10-18;176#art-1