Art. 4
4 / 10Modificazioni al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471
In vigore dal 30 giu 2021
Modificazioni al decreto legislativo
18 dicembre 1997, n. 471
1. Al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all':
1) al comma 1, terzo periodo, le parole «o tardiva» sono soppresse, le parole «di cui agli articoli 74-quinquies e 74-septies» sono sostituite dalle seguenti: «di cui agli articoli 70.1 e da 74-quinquies a 74-septies» e le parole «la sanzione è commisurata» sono sostituite dalle seguenti: «la sanzione di cui al primo periodo è commisurata»;
2) al comma 1, dopo il quinto periodo, è inserito il seguente: «Nel caso di presentazione della dichiarazione cui sono tenuti i soggetti che applicano i regimi speciali di cui agli articoli 70.1 e da 74-quinquies a 74-septies del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, entro tre anni dalla data in cui doveva essere presentata, si applica la sanzione dal sessanta al centoventi per cento dell'ammontare dell'imposta dovuta nel territorio dello Stato per il periodo oggetto di dichiarazione, con un minimo di euro 200. Se la dichiarazione di cui al periodo precedente è presentata entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo successivo si applica la sanzione dal trenta al sessanta per cento dell'ammontare dell'imposta dovuta nel territorio dello Stato per il periodo oggetto di dichiarazione, con un minimo di euro 100.».
3) al comma 6, le parole «di cui all'articolo 74-quinquies, commi 1 e 4,» sono sostituite dalle seguenti: «di cui agli articoli 74-quinquies, commi 1 e 4, e 74-sexies.1, commi 4 e 7,»;
b) all', comma 1, le parole «dall'articolo 74-quinquies, comma 6,» sono sostituite dalle seguenti: «dagli articoli 70.1, comma 2, 74-quinquies, comma 6, e 74-sexies.1, comma 10,».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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