Art. 8 · Requisiti delle piste da sci e dei tratti di raccordo o trasferimento
Capo II

Art. 8

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Requisiti delle piste da sci e dei tratti di raccordo o trasferimento

In vigore dal 1 lug 2025
1. Le piste di discesa possiedono i seguenti requisiti tecnici: a) devono essere individuate in zone idrogeologicamente idonee alla pratica degli sport invernali, o comunque in zone protette o vigilate secondo le misure tecniche di sicurezza previste dalle rispettive normative regionali o provinciali; b) devono avere una larghezza minima di almeno 15 metri; larghezze inferiori sono ammesse per le piste di raccordo e di collegamento; c) presentano un franco verticale libero, inteso come l'altezza che separa il manto nevoso della pista dai sovrastanti ostacoli, che, in condizioni di normale innevamento, non può essere inferiore a 3,50 m, salvo per brevi tratti opportunamente segnalati; d) se utilizzate come tracciati di raccordo o trasferimento devono avere una larghezza minima proporzionata alla pendenza e comunque non inferiore a 3,50 m. 2. Per le piste già individuate tra le aree sciabili attrezzate alla data di emanazione del presente decreto non rispondenti alle caratteristiche morfologiche di cui al comma 1, i gestori adottano misure compensative di sicurezza attiva, quali reti di protezione, cartelli informativi, segnali di rallentamento e pericolo.

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Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2021-02-28;40#art-8