Art. 41 · Rinegoziazione concessioni
Capo V

Art. 41

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Rinegoziazione concessioni

In vigore dal 3 apr 2021
1. Al fine di adeguarsi alle norme del presente decreto, i soggetti affidatari di impianti sciistici, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, hanno facoltà di sottoporre all'ente affidante una domanda di revisione dei contratti concessori o di partenariato pubblico privato comunque denominati in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto, mediante la rideterminazione delle condizioni di equilibrio economico-finanziarie originariamente pattuite, anche attraverso la proroga della durata del rapporto, al fine di consentire: a) il graduale recupero dei maggiori costi derivanti dall'applicazione delle norme del presente decreto; b) l'integrale ammortamento degli investimenti effettuati o di quelli programmati; c) il rimborso dell'indebitamento contratto, come eventualmente rimodulato per effetto di eventuali moratorie o agevolazioni concesse da parte degli istituti finanziatori. 2. La revisione deve consentire la permanenza dei rischi trasferiti in capo all'operatore economico e delle condizioni di equilibrio economico finanziario relative al contratto di concessione. In caso di mancato accordo, le parti possono recedere dal contratto. In tale caso, l'operatore economico ha diritto al rimborso del valore delle opere realizzate più gli oneri accessori, al netto degli ammortamenti, ovvero, nel caso in cui l'opera non abbia ancora superato la fase di collaudo, dei costi effettivamente sostenuti dall'operatore economico, nonché delle penali e degli altri costi sostenuti o da sostenere in conseguenza dello scioglimento del contratto.
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