Art. 35 · Accompagnamento
Capo IV

Art. 35

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Accompagnamento

In vigore dal 3 apr 2021
1. Le persone con disabilità, la cui condizione pregiudichi la pratica sciistica in autonomia e sicurezza, devono essere assistite da un accompagnatore. 2. La funzione di accompagnatore può essere svolta da maestri di sci specializzati per tale accompagnamento o personale formato da Associazioni sportive operanti nell'ambito della disabilità e iscritte nell'apposita sezione del registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche o da qualunque altro soggetto indicato dalla persona con disabilità quale suo accompagnatore.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2021-02-28;40#art-35