Capo III
Art. 33
33 / 44Regime sanzionatorio
In vigore dal 3 apr 2021
1. Le regioni e i comuni possono adottare ulteriori prescrizioni rispetto a quelle di cui al presente capo per garantire la sicurezza e il migliore utilizzo delle piste e degli impianti.
2. Salvo che il fatto non costituisca reato, ai trasgressori si applicano le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:
a) da 100 euro a 250 euro per violazioni delle disposizioni di cui agli ;
b) da 250 euro a 1.000 euro per violazioni delle disposizioni di cui all', commi 2 e 3;
c) da 250 euro a 1.000 euro per violazioni delle disposizioni di cui all';
d) da 250 euro a 1.000 euro per violazioni delle disposizioni di cui all', comma 1;
e) da 50 euro a 150 euro per violazioni delle disposizioni di cui agli ;
f) da 100 euro a 150 euro per violazioni delle disposizioni di cui all';
g) da 100 euro a 150 euro per violazioni delle disposizioni di cui all';
h) da 100 euro a 150 euro per violazioni delle disposizioni di cui all';
i) da 250 euro a 1.000 euro per violazioni delle disposizioni di cui all', comma 1;
l) da 100 euro a 150 euro per violazioni delle disposizioni di cui all' oltre al ritiro dello skipass;
m) da 250 euro a 1.000 euro per violazioni delle disposizioni di cui all'.
3. Le sanzioni di cui al comma 2 sono irrogate dai soggetti competenti per il controllo e vigilanza di cui all'.
4. In caso di violazioni di particolare gravità delle condotte vietate dal presente decreto o di reiterate violazioni, i soggetti competenti al controllo provvedono, in aggiunta alla sanzione pecuniaria, al ritiro del titolo di transito giornaliero o alla sospensione dello stesso fino a giorni tre. Al trasgressore è rilasciato un documento per consentirgli l'utilizzo degli impianti strettamente necessari al rientro presso il suo domicilio. In caso di ulteriore reiterazione delle violazioni, il titolo può essere definitivamente ritirato.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2021-02-28;40#art-33