Capo III
Art. 20
20 / 44Sorpasso
In vigore dal 3 apr 2021
1. Lo sciatore che intende sorpassare un altro sciatore deve assicurarsi di disporre di uno spazio sufficiente allo scopo e di avere sufficiente visibilità.
2. Il sorpasso può essere effettuato sia a monte sia a valle, sulla destra o sulla sinistra, a una distanza tale da evitare intralci allo sciatore sorpassato.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2021-02-28;40#art-20