Art. 20 · Sorpasso
Capo III

Art. 20

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Sorpasso

In vigore dal 3 apr 2021
1. Lo sciatore che intende sorpassare un altro sciatore deve assicurarsi di disporre di uno spazio sufficiente allo scopo e di avere sufficiente visibilità. 2. Il sorpasso può essere effettuato sia a monte sia a valle, sulla destra o sulla sinistra, a una distanza tale da evitare intralci allo sciatore sorpassato.
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