Art. 15 · Responsabilità civile dei gestori
Capo II

Art. 15

15 / 44

Responsabilità civile dei gestori

In vigore dal 3 apr 2021
1. I gestori delle aree sciabili attrezzate sono civilmente responsabili della regolarità e della sicurezza dell'esercizio delle piste e non possono consentirne l'apertura al pubblico senza avere previamente stipulato apposito contratto di assicurazione ai fini della responsabilità civile per danni derivabili agli utenti e ai terzi per fatti derivanti da responsabilità del gestore in relazione all'uso di dette aree. 2. Al gestore che non abbia ottemperato all'obbligo di cui al comma 1 si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 20.000 euro a 200.000 euro. 3. Il rilascio delle autorizzazioni per la gestione delle aree sciabili attrezzate è subordinato alla stipula del contratto di assicurazione di cui al comma 1.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2021-02-28;40#art-15