Capo II
Art. 12
12 / 44Manutenzione delle piste
In vigore dal 5 set 2023
1. I gestori delle aree individuate ai sensi dell' provvedono all'ordinaria e straordinaria manutenzione delle aree stesse, secondo quanto stabilito dalle regioni, curando che possiedano i prescritti requisiti di sicurezza e siano munite della prescritta segnaletica.
2. Qualora la pista presenti, condizioni di innevamento insufficienti, ivi incluso, a titolo non esaustivo, a causa della presenza di ghiaccio o di neve morbida, il suo stato deve essere segnalato in modo ben visibile al pubblico, all'inizio della pista stessa, nonché presso le stazioni a valle degli impianti di trasporto a fune. Qualora le condizioni presentino pericoli oggettivi dipendenti dalle condizioni di innevamento del fondo o altri pericoli atipici, il gestore dell'impianto deve provvedere alla loro rimozione o alla loro neutralizzazione mediante segnalazione o altri dispositivi di delimitazione e protezione.
3. In caso di ripetute violazioni delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, l'ente competente o, in via sostitutiva, la regione, può disporre la revoca dell'autorizzazione.
4. Il gestore ha l'obbligo di chiudere le piste in caso di pericolo atipico non rimosso, non neutralizzato o in assenza di agibilità. Salvo che il fatto costituisca reato, la violazione dell'obbligo di cui al presente comma comporta l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 5.000 euro a 50.000 euro.
5. Restano fermi i finanziamenti per la realizzazione di interventi per la messa in sicurezza delle aree sciabili attrezzate e a favore delle imprese turistiche operanti in zone colpite da situazioni di eccezionale siccità invernale e mancanza di neve nelle aree sciabili attrezzate, previsti rispettivamente dall', commi 5 e 6, e dall', comma 2, della legge 24 dicembre 2003, n. 363.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2021-02-28;40#art-12