Art. 1 · Oggetto
Capo I

Art. 1

1 / 44

Oggetto

In vigore dal 3 apr 2021
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Visto l'articolo 117, secondo e terzo comma, della Costituzione; Vista la legge 8 agosto 2019, n. 86, recante deleghe al Governo e altre disposizioni in materia di ordinamento sportivo, di professioni sportive nonché di semplificazione e, in particolare, l', comma 1, lettere a), b), c), recante i principi e i criteri direttivi di esercizio della delega in materia di sicurezza nelle discipline sportive invernali; Visto l' della legge 24 aprile 2020, n. 27, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, e in particolare il comma 3, il quale dispone che i termini per l'adozione di decreti legislativi con scadenza tra il 10 febbraio 2020 e il 31 agosto 2020, che non siano scaduti alla data di entrata in vigore della stessa legge, sono prorogati di tre mesi, decorrenti dalla data di scadenza di ciascuno di essi; Vista la legge 21 marzo 2001, n. 74, e, in particolare, l', comma 5-bis; Vista la legge 24 dicembre 2003, n. 363; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e, in particolare, l'articolo 379; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 24 novembre 2020; Acquisita l'intesa in sede di Conferenza unificata di cui all' del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, espressa nella seduta del 25 gennaio 2021; Considerato che le competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica non hanno espresso i pareri nei termini prescritti, ad eccezione della V Camera e 5ª Senato; Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 26 febbraio 2021; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, delle infrastrutture e dei trasporti, per le disabilità e per gli affari regionali e le autonomie; Emana il seguente decreto legislativo: Oggetto 1. Il presente decreto, in attuazione della delega di cui all' della legge 8 agosto 2019, n. 86, e in conformità dei relativi principi e criteri direttivi, revisiona e adegua le norme in materia di sicurezza nella pratica nelle discipline sportive invernali, al fine di garantire livelli di sicurezza più elevati e la più ampia partecipazione da parte delle persone con disabilità.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2021-02-28;40#art-1