Titolo II›Capo I
Art. 9
9 / 18Cancellazione
In vigore dal 3 apr 2021
1. La cancellazione di un ente dal Registro avviene a seguito di istanza motivata da parte dell'ente iscritto o di accertamento d'ufficio, anche a seguito di provvedimenti della competente autorità giudiziaria ovvero tributaria, divenuti definitivi, dello scioglimento, cessazione, estinzione dell'ente ovvero della carenza dei requisiti necessari per la permanenza nel Registro.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2021-02-28;39#art-9