Art. 2 · Definizioni
Titolo I

Art. 2

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Definizioni

In vigore dal 5 set 2023
1. Ai fini del presente decreto, si intende per: a) Associazione o Società sportiva dilettantistica: il soggetto giuridico affiliato ad una Federazione sportiva nazionale, ad una Disciplina sportiva associata o ad un Ente di promozione sportiva anche paralimpico, e comunque iscritto nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche che svolge, senza scopo di lucro, attività sportiva, nonché la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica; b) Associazioni benemerite: gli organismi sportivi attivi che operano nel campo della promozione di iniziative di rilevanza sociale; c) Comitato italiano paralimpico (CIP): l'ente pubblico, riconosciuto dal Comitato paralimpico internazionale, che ha il compito di garantire la massima diffusione dell'idea paralimpica ed il più proficuo avviamento alla pratica sportiva delle persone disabili; d) Comitato olimpico nazionale italiano (CONI): l'ente pubblico, riconosciuto dal Comitato olimpico internazionale che, in conformità alla Carta olimpica, svolge il ruolo di Comitato olimpico sul territorio nazionale; e) Dipartimento per lo sport: la struttura amministrativa della Presidenza del Consiglio dei ministri operante nell'area funzionale dello sport; f) Disciplina sportiva associata: l'organizzazione sportiva nazionale, priva dei requisiti per il riconoscimento quale Federazione sportiva nazionale, che svolge attività sportiva sul territorio nazionale; g) Enti di promozione sportiva: gli organismi sportivi che operano nel campo della promozione e nell'organizzazione di attività motorie e sportive con finalità ricreative e formative, anche a tutela delle minoranze linguistiche; h) Federazione sportiva nazionale: l'Organizzazione sportiva nazionale, affiliata alla Federazione sportiva internazionale di appartenenza, posta al vertice di una disciplina sportiva o a un gruppo di discipline affini; i) Federazioni sportive paralimpiche: l'Organizzazione sportiva nazionale riconosciuta dal Comitato italiano paralimpico posta al vertice di una disciplina sportiva paralimpica o a un gruppo di discipline paralimpiche affini; l) Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche: il registro istituito presso il Dipartimento per lo sport al quale devono essere iscritte, per accedere a benefici e contributi pubblici statali in materia di sport, tutte le Società e Associazioni sportive dilettantistiche che effettivamente svolgono attività sportiva, compresa l'attività didattica e formativa; m) settore dilettantistico: il settore di una Federazione sportiva nazionale o Disciplina sportiva associata non qualificato come professionistico; n) settore professionistico: il settore qualificato come professionistico dalla rispettiva Federazione sportiva nazionale o Disciplina sportiva associata; o) Sport e salute S.p.a.: la società per azioni a controllo pubblico che svolge attività di produzione e fornitura servizi di interesse generale a favore dello sport, secondo le direttive e gli indirizzi del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'autorità politica da esso delegata in materia di sport.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2021-02-28;39#art-2