Capo II
Art. 15
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In vigore dal 3 apr 2021
1. Al fine di garantire la massima semplificazione e l'accelerazione dei procedimenti amministrativi, il Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri, nell'ambito delle procedure di certificazione delle attività sportive svolte dalle Società e dalle Associazioni sportive dilettantistiche, predispone specifici moduli per l'autocertificazione di tutti i requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti dalla normativa di riferimento.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2021-02-28;39#art-15