Art. 12 · Trasmigrazione
Titolo IICapo I

Art. 12

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Trasmigrazione

In vigore dal 3 apr 2021
1. Il Registro sostituisce a tutti gli effetti il precedente Registro nazionale delle Associazioni e Società sportive dilettantistiche. Le società e le associazioni sportive dilettantistiche iscritte nello stesso, incluse le società e associazioni dilettantistiche riconosciute dal Comitato italiano paralimpico, continuano a beneficiare dei diritti derivanti dalla rispettiva iscrizione e sono automaticamente trasferite nel Registro.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2021-02-28;39#art-12