Art. 9
9 / 16Società di agenti sportivi
In vigore dal 2 apr 2021
1. L'organizzazione, da parte dell'agente sportivo, dell'attività in forma societaria, attraverso la costituzione di una società di persone o di capitali, secondo la disciplina legislativa vigente, è ammessa al ricorrere delle seguenti condizioni:
a) l'oggetto sociale deve essere costituito dalle attività di cui all' e da eventuali attività connesse o strumentali;
b) la maggioranza assoluta delle quote della società deve essere detenuta da soggetti iscritti nel Registro di cui all';
c) la rappresentanza e i poteri di gestione della società devono essere conferiti a soggetti iscritti nel Registro di cui all';
d) i soci non devono possedere, in via diretta o mediata, quote di partecipazione in altre società di agenti sportivi.
2. La possibilità di sottoscrizione di contratti di mandato sportivo, in nome della società di agenti sportivi, è subordinata all'iscrizione della società medesima nell'apposita sezione «Società di agenti sportivi» del Registro nazionale degli agenti sportivi.
3. All'atto dell'iscrizione di cui al comma 2, presso il CONI devono essere depositati la copia autenticata dell'atto costitutivo della società, dello statuto e del libro dei soci, l'elenco nominativo degli organi sociali e quello dei dipendenti e dei collaboratori. Eventuali variazioni sopravvenute degli stessi devono essere comunicate e depositate entro venti giorni dal loro verificarsi.
4. I soci, i collaboratori e i dipendenti della società di agenti sportivi non possono svolgere l'attività di cui all' in operazioni in cui sia parte la medesima società di agenti sportivi.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2021-02-28;37#art-9