Art. 7
7 / 16Obblighi nell'esercizio dell'attività
In vigore dal 2 apr 2021
1. L'agente sportivo esercita l'attività nel rispetto dei principi di lealtà, probità, dignità, diligenza e competenza e di corretta e leale concorrenza, con autonomia, trasparenza e indipendenza, osservando il Codice etico di cui all', comma 2, nonché ogni altra normativa applicabile, ivi comprese quelle formulate dal CONI, dal CIP e quelle dell'ordinamento sportivo internazionale e nazionale, in particolare quelle poste dalle Federazioni Sportive Internazionali e nazionali del settore sportivo nel quale l'agente ha conseguito il titolo abilitativo e presso le quali opera.
2. L'agente sportivo è tenuto all'aggiornamento professionale, secondo le modalità stabilite dal decreto di cui all', comma 1.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2021-02-28;37#art-7