Art. 14
14 / 16Norme transitorie
In vigore dal 2 apr 2021
1. In attesa della emanazione del decreto di cui all', comma 1, continua ad applicarsi la disciplina del decreto del Ministro per le politiche giovanili e lo sport del 24 febbraio 2020, in materia di agente sportivo.
2. È fatta salva la validità dei titoli abilitativi all'esercizio della professione di agente sportivo rilasciati prima del 31 marzo 2015, nonché quella dei titoli abilitativi rilasciati ai sensi dell', comma 373, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 e dei relativi provvedimenti attuativi.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2021-02-28;37#art-14