Art. 12 · Fonte di normazione secondaria

Art. 12

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Fonte di normazione secondaria

In vigore dal 2 apr 2021
1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica da esso delegata in materia di sport, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentito il CONI, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell' del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro 9 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è emanata la disciplina di attuazione e integrazione delle norme contenute nel presente decreto. 2. Nel rispetto delle norme contenute nel presente decreto e tenendo conto dei principi dell'ordinamento sportivo internazionale, entro 9 mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, il CONI, in accordo con il CIP, emana il Codice etico degli agenti sportivi, volto a garantire imparzialità, indipendenza, autonomia, trasparenza e correttezza nell'attività degli agenti sportivi, nonché a prevenire e dirimere situazioni di conflitto d'interessi nei rapporti tra i lavoratori sportivi, le Società o Associazioni Sportive e gli agenti, anche nel caso in cui l'attività di questi ultimi sia esercitata in forma societaria, prevedendo altresì modalità di svolgimento delle transazioni economiche che ne garantiscano la regolarità e la trasparenza. La violazione delle disposizioni del Codice etico è fonte di responsabilità, anche disciplinare, per l'agente sportivo.
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