Art. 10
10 / 16Tutela dei minori
In vigore dal 5 set 2023
1. Il lavoratore sportivo può essere assistito da un agente sportivo a partire dal compimento del quattordicesimo anno di età.
2. Il contratto di mandato sportivo, qualora abbia ad oggetto le prestazioni sportive di un lavoratore sportivo minore di età ai sensi del comma 1, deve essere sottoscritto, a pena di nullità, da uno degli esercenti la responsabilità genitoriale o dall'esercente la tutela o la curatela legale del lavoratore sportivo.
3. Nessun pagamento, utilità o beneficio è dovuto all'agente sportivo da parte del minore in relazione alle attività svolte in suo favore, ferma restando la remunerazione dell'agente sportivo da parte di uno degli esercenti la responsabilità genitoriale o dell'esercente la tutela o la curatela legale del lavoratore sportivo. Tale remunerazione, unitamente a quelle del comma 4 dell', sono oggetto di monitoraggio sulla base dei decreti di cui al comma 5 del medesimo articolo e delle linee guida dell'Autorità politica delegata in materia di sport.
4. Fermo restando quanto disposto dall', comma 5, il contratto di mandato sportivo che abbia ad oggetto le prestazioni sportive di un minore di età, ai sensi del comma 1, deve essere redatto e depositato anche nella lingua di nazionalità del minore.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2021-02-28;37#art-10