Titolo VII
Art. 52
56 / 57Abrogazioni
In vigore dal 28 feb 2023
1. A decorrere dal 1° luglio 2023 sono abrogati:
a) la legge 14 giugno 1973, n. 366;
b) la legge 23 marzo 1981, n. 91;
c) l' del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38;
d) LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 5 OTTOBRE 2022, N. 163;
d-bis) l' della legge 16 dicembre 1991, n. 398.
2. A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto sono abrogati:
a) l'articolo 90, commi 4, 5, 8, 17, 18, 18-bis, 19, 23, della legge 27 dicembre 2002, n. 289;
b) la legge 20 gennaio 2016, n. 12;
c) l', comma 369, ultimo periodo, della legge 27 dicembre 2017, n. 205;
d) l'articolo 12-bis del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126.
2-bis. All'articolo 67, primo comma, lettera m), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole da «, e quelli erogati» a «associazioni sportive dilettantistiche» sono soppresse.
2-ter. All', comma 1, lettera e), del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 111, le parole: «riconosciute ai fini sportivi dal Comitato olimpico nazionale italiano» sono sostituite dalle seguenti: «iscritte nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche».
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 28 febbraio 2021
MATTARELLA
Draghi, Presidente del Consiglio
dei ministri
Orlando, Ministro del lavoro e
delle politiche sociali
Speranza, Ministro della salute
Bianchi, Ministro dell'istruzione
Messa, Ministro dell'università e della ricerca
Franco, Ministro dell'economia e
delle finanze
Guerini, Ministro della difesa
Cartabia, Ministro della giustizia
Bonetti, Ministro per le pari
opportunità e la famiglia
Visto, il Guardasigilli: Cartabia
Note all'articolo
- E' stato ripristinato il testo gia' in vigore dal 17-11-2022 a seguito della soppressione della lettera c) dell'art. 16, comma 1, del D.L. 29 dicembre 2022, n. 198, che disponeva la modifica del comma 2-bis del presente articolo, ad opera della L. 24 febbraio 2023, n. 14, di conversione del D.L. medesimo.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2021-02-28;36#art-52